Prima di introdurre l'articolo di Enzo ,al quale faccio tanti auguri per la sua salute e mi complimento con lui perche', nonostante qualche difficiltà, ha tanto entusiasmo di scrivere e segnalarci notizie di interesse collettivo .Un abbraccio di cuore, Enzo!
....dicevo, prima di introdurre l'articolo , vorrei, ancora una volta ,fare un accenno a Eldy.org: signori ed amici, ho letto il lungo numero di commenti che si sono avvicendati nei blog dove si invitano i frequntatori ad esprimersi con una riflessione sul decadimento eldyano. 67 commenti , una bella botta.
Ma, alla fine qualcosa è cambiato o pensate che cambi? Io dico no. E' difficile cambiare le persone. Deve esserci la voglia di adattarsi, ma non con rassegnazione, attenzione.
Tra di voi ci sono tante belle persone con spirito umanitario. Le vostre battaglie ,pero' (cosi come lo è stata la mia) rischiano di essere inconcludenti, passive e perse in partenza.
Il signor Neri Enrico che tanto nominate ed invocate ,oppure la presidente ,Anna Bianco, HANNO ABBANDONATO ELDY. Sono latitanti da tempo( a grandi linee da febbraio2013...fateci caso) con le loro attivita' che tra le altre cose include il merchandesing......?......Lavorano all'estero con ben altri progetti che nulla hanno a che fare con Eldy.
Gestitevi da soli ,come state facendo da qualche tempo.
A che serve questa battaglia se non a dare loro la possibilità di umiliarvi con i loro silenzi, disinteresse, menefreghismo? Se comunicare on-line è tra i vostri interessi,come lo è per me, createvi un luogo dove poter scrivere, pubblicare e commentare articoli di vario genere e senza restrizioni, come vi obbliga la piattaforma di Eldy (politica, no! Religione, no! Sesso, no! Tifoseria calcistica, no...etc.) Scusate ma non vi stancate di avere dei limiti imposti? Oltretutto senza gratificarvi con un adeguato interesse a seguirvi?...boh,,, fate voi. Mi è stato riferito che Eldy è sotto inchiesta ed è anche per questo motivo che non segnalo piu', in questo blog, i vari link che fanno riferimento alle varie attività della "premiata ditta" NERI -BIANCO &...soprattutto SOCI (fantasmi)
Annamaria
OGGETTO: Decreto
Ministeriale 18 luglio 2003 n. 266 – Attività di controllo nei confronti delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003 sono state fornite le
istruzioni finalizzate a garantire l’uniformità di comportamento delle
direzioni regionali nell’attività di controllo delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), in attesa dell’emanazione del decreto
ministeriale previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997
n. 460.
La citata circolare ha previsto, tra l’altro:
1) l’effettuazione di riscontri e controlli di carattere formale,
nei confronti dei soggetti presenti nell’anagrafe delle ONLUS, in ordine
all’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo
n. 460 del 1997 per l’accesso al regime tributario agevolato e per l’uso
dell’acronimo ONLUS;
2) un’attività di controllo sostanziale da svolgere per verificare
se l’attività in concreto esercitata da parte dei soggetti selezionati sia da
ricomprendere tra quelle previste dal citato articolo 10;
3) i casi in cui richiedere il parere all’Agenzia per le ONLUS.
Con il decreto 18 luglio 2003 n. 266 del Ministro dell’Economia e
delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2003, è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di esercizio
del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali stabiliti dal
decreto legislativo n. 460 del 1997, nonché i casi di decadenza totale o
parziale dalle agevolazioni previste dal medesimo decreto legislativo.
Il regolamento, entrato in vigore il 4 ottobre 2003, ha introdotto la previsione
di un controllo preventivo, rispetto all’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS,
da svolgere nei confronti dei soggetti che effettuano la comunicazione di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 al fine di beneficiare delle
agevolazioni fiscali e di utilizzare l’acronimo ONLUS.
Inoltre, sono state disciplinate le ipotesi di cancellazione
dall’anagrafe ed i casi in cui è necessario richiedere il parere all’Agenzia
per le ONLUS che, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 lettera c) del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, è stata
preventivamente sentita sull’emanando regolamento.
Infine, il decreto ha dettato una disciplina transitoria per i
soggetti già presenti nell’anagrafe delle ONLUS sulla base del semplice invio
della comunicazione, effettuata in carenza del regolamento.
Pertanto, alla luce delle disposizioni previste dal citato
regolamento vengono fornite le istruzioni di seguito riportate, che aggiornano
in parte quelle a suo tempo impartite con la circolare n. 14/E del 26 febbraio
2003, anche in considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute dalle
direzioni regionali.
L’articolo 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003 n. 266 ha confermato, quale
condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo n. 460 del 1997 e per l’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS,
l’effettuazione di un’apposita comunicazione da inviare alla Direzione
regionale competente in ragione del domicilio fiscale dell’organizzazione
interessata.
Inoltre, il decreto ministeriale, con l’articolo 3, ha introdotto un controllo
in ordine alla sussistenza dei prescritti requisiti formali, da svolgere prima
di procedere all’iscrizione dell’organizzazione all’anagrafe delle ONLUS.
Detto controllo preventivo è finalizzato, tra l’altro, ad impedire
l’utilizzo, anche se temporaneo, dei benefici fiscali da parte di soggetti
privi sin dall’inizio dei requisiti richiesti dall’articolo 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997.
Lo scopo che si intende perseguire è anche quello di evitare una
successiva dispendiosa attività, da parte dell’Amministrazione Finanziaria,
indirizzata al recupero dei tributi non corrisposti da tali soggetti.
L’articolo 2 del regolamento disciplina le modalità di
presentazione della comunicazione, che deve essere redatta secondo il modello
approvato con il decreto del Ministro delle Finanze 19 gennaio 1998 ed a cui
deve essere allegata, in alternativa allo statuto o all’atto costitutivo, una dichiarazione
sostitutiva, sottoscritta secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29
dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Serie Generale, n. 2 del 3 gennaio 2004, è stato approvato il modello di
dichiarazione sostitutiva.
Al punto 1.2 del suddetto provvedimento, nonché nella parte
relativa alla motivazione dello stesso, è indicato, in linea con il disposto
dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 266 del 2003, che la dichiarazione
sostitutiva è resa e sottoscritta secondo le modalità di cui all’articolo 21,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
In calce al modello, inoltre, sono richiamate le modalità previste
dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
cui fa rinvio il comma 1 del citato articolo 21 del medesimo decreto,
consentendo quindi il ricorso anche a tali modalità per l’autentica della firma
da parte del dichiarante.
L’indicazione delle modalità, di cui all’articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, richiamate dal comma 1
dell’articolo 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445,
trova motivazione nella circostanza che la dichiarazione sostitutiva è
presentata all’Agenzia delle Entrate che rientra tra i soggetti indicati al
comma 1 dell’articolo 21.
Per tali soggetti è prevista la presentazione delle istanze e delle
dichiarazioni sostitutive secondo le modalità di cui all’articolo 38 citato.
Si ritiene, pertanto, che il richiamo delle modalità di cui all’articolo
21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,
contenuto nel decreto ministeriale n. 266 del 2003, non precluda, comunque, la
possibilità di applicare anche le modalità previste al comma 1 del medesimo
articolo 21.
Con la dichiarazione sostitutiva, il legale rappresentante
dell’organizzazione interessata attesta le attività svolte ed il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
A tale riguardo si ricorda che, ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
citato decreto del Presidente della Repubblica, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Ai fini del suo utilizzo, è possibile prelevare il modello di
dichiarazione sostitutiva dal sito internet del Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali (www.finanze.it), dal sito internet
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) nonché è
possibile estrarre copia fotostatica del modello pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Dai citati siti internet è possibile prelevare anche il modello di
comunicazione, previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 460 del
1997, approvato con il decreto ministeriale del 19 gennaio 1998 e le relative
istruzioni per la compilazione.
Tale modello può essere utilizzato per la presentazione della
comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 18 luglio 2003, n. 266, in alternativa alla copia fotostatica
tratta dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La dichiarazione sostitutiva, nell’attestare le attività svolte ed
il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997,
agevola le modalità del controllo preventivo, in quanto le informazioni in essa
contenute possono ridurre i casi in cui è necessario ricorrere alla richiesta
di chiarimenti aggiuntivi.
L’oggetto del controllo preventivo è individuato dall’articolo 3
del decreto ministeriale n. 266 del 2003 che prevede la verifica da parte della
Direzione regionale competente in ordine alla:
a) regolarità della compilazione del
modello di comunicazione;
b) sussistenza dei requisiti formali
previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
c) allegazione della dichiarazione
sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui all’articolo 2, comma 1.
Pertanto, l’irregolare compilazione della comunicazione o la
mancanza di uno dei requisiti o dei documenti di cui ai punti b) e c) del comma
1 dell’articolo 3 comporta la mancata iscrizione dell’organizzazione
nell’anagrafe delle ONLUS.
Al riguardo si fa presente che l’ultimo periodo del comma 3
dell’articolo 2 stabilisce che la dichiarazione sostitutiva costituisce parte
integrante del modello di comunicazione; pertanto, la sua mancata allegazione o
la mancanza della copia dello statuto o dell’atto costitutivo determina la non
iscrivibilità dell’organizzazione.
L’esito del controllo deve essere comunicato dalla Direzione
regionale con
provvedimento motivato, notificato ai sensi dell’articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, entro quaranta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 2.
L’articolo 3, comma 3, prevede l’allungamento dei termini del
controllo preventivo qualora l’ufficio della Direzione regionale inviti
l’organizzazione a fornire chiarimenti in ordine alla rispondenza ai
presupposti di legge dei dati e delle attività comunicati.
In tale ipotesi l’organizzazione interessata dispone di trenta
giorni per fornire la risposta al questionario, e la Direzione regionale, a
sua volta, procede a comunicare l’esito del controllo entro i venti giorni
successivi alla scadenza del predetto termine.
L’esito favorevole del controllo preventivo ovvero l’inutile
decorso dei termini previsti dall’articolo 3 del decreto n. 266 del 2003
determina l’iscrizione del soggetto all’anagrafe delle ONLUS.
L’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 18 luglio
2003, n. 266 dispone che l’iscrizione ha effetto costitutivo del diritto ad
usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo n. 460 del
1997.
A sua volta l’articolo 4, comma 1, del citato decreto prevede che
l’organizzazione usufruisce delle agevolazioni a seguito dell’iscrizione, i cui
effetti retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 4, gli effetti
dell’iscrizione retroagiscono alla data di redazione dello statuto o dell’atto
costitutivo, se in forma di atto pubblico, ovvero alla data di autenticazione o
di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata
autenticata o registrata, qualora la comunicazione sia stata effettuata entro
il termine, previsto dall’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 460
del 1997, di trenta giorni da tali date.
La previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo 4 chiarisce che
la comunicazione tardiva, effettuata oltre il termine stabilito dall’articolo
11 comma 1 del decreto legislativo n. 460 del 1997, non comporta la perdita dei
benefici fiscali.
In tal caso, questi decorreranno, a seguito dell’iscrizione, dalla
data di effettuazione della comunicazione.
Si evidenzia che l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS dipende
anche dall’inutile decorso dei termini stabiliti dall’articolo 3 per lo
svolgimento della procedura di controllo preventivo.
Da ciò deriva la necessità che le direzioni regionali rispettino
tali termini al fine di evitare l’eventuale illegittimo utilizzo dei benefici
fiscali e successive onerose procedure di recupero di tributi indebitamente non
corrisposti da parte delle organizzazioni, che si sono ritenute legittimate a
seguito del silenzio della Direzione regionale competente.
Il rispetto dei termini per il controllo formale preventivo
costituisce, inoltre, anche una garanzia per i soggetti che in buona fede hanno
presentato la comunicazione pur in carenza dei requisiti formali previsti.
La tempestiva notifica dell’esito sfavorevole, infatti, costituisce
da un lato un monito a non utilizzare i benefici fiscali, dall’altro consente
all’organizzazione, interessata ad accedere al regime agevolato delle ONLUS, di
adeguarsi tempestivamente alle norme del decreto legislativo n. 460 del 1997.
In tal caso, a seguito della comunicazione dell’esito sfavorevole
del controllo preventivo, potrà essere effettuata da parte dell’organizzazione
una nuova comunicazione, completa della documentazione richiesta dall’articolo
2, che costituirà il nuovo punto di riferimento per la decorrenza degli effetti
dell’eventuale iscrizione a seguito dell’esito favorevole del nuovo controllo preliminare.
L’articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze del 18 luglio
2003, n. 266 disciplina i
casi di cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS.
La norma distingue il venir meno di uno o più requisiti dalla
mancanza degli stessi sin dall’origine.
Al primo comma dell’articolo in argomento è sancito che, anche
successivamente all’avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui
all’articolo 3, è possibile accertare sia la mancanza dei requisiti di cui all’articolo
10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 sia il loro venire meno.
Il conseguente provvedimento di cancellazione deve essere
notificato al soggetto interessato con le modalità di cui all’articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
Il comma 3 dell’articolo 5 stabilisce che dal giorno dell’avvenuta
cancellazione la ONLUS
perde il diritto ai benefici fiscali del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Il comma 4 disciplina gli effetti della cancellazione con
riferimento alle agevolazioni fiscali fruite.
Stabilisce, infatti, che la mancanza fin dal momento
dell’iscrizione anche di uno solo dei requisiti formali di cui all’articolo 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997 determina la decadenza totale dalle
agevolazioni fruite.
Dalla formulazione del comma 4 discende tra l’altro la possibilità
per le direzioni regionali di notificare, anche dopo l’avvenuta iscrizione del
soggetto all’anagrafe, gli esiti di un controllo che evidenzi la mancanza di
uno dei requisiti formali di cui al più volte citato articolo 10 del decreto
legislativo n. 460 del 1997, con conseguente cancellazione dell’organizzazione
dall’anagrafe delle ONLUS.
Si ribadisce, comunque, quanto in precedenza evidenziato al
paragrafo 3 in
ordine al rispetto dei termini previsti per l’effettuazione del controllo
preventivo, il cui tempestivo svolgimento impedisce che in concreto si
consolidino situazioni di indebita fruizione delle agevolazioni fiscali.
Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 4, qualora la cancellazione
sia conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la ONLUS decade dalle
agevolazioni fiscali fruite dalla data in cui gli stessi requisiti sono venuti
meno.
La sopravvenuta mancanza dei requisiti può emergere da controlli
successivi all’avvenuta iscrizione dell’organizzazione a seguito del controllo
preventivo.
Rispetto a quest’ultimo, che, come espressamente previsto dal
decreto n. 266 del 2003, non può che riguardare la presenza dei requisiti
formali, i controlli successivi, che determinano la cancellazione, possono
riferirsi ad una più ampia casistica ed in particolare al riscontro
dell’osservanza in concreto dei requisiti richiesti dalla normativa.
A tale riscontro la circolare n. 14/E del 2003 indirizzava i c.d.
controlli sostanziali.
L’inosservanza in concreto dei requisiti posti dal decreto
legislativo n. 460 del 1997 potrebbe emergere, però, non solo a seguito di
specifici controlli disposti dalla Direzione regionale ma anche a seguito di
verifiche o controlli effettuati dagli uffici nell’ambito della propria
ordinaria attività istituzionale, come espressamente previsto dall’articolo 5,
comma 2, del decreto n. 266 del 2003, anche nei confronti di terzi.
Qualora gli uffici riscontrino elementi rilevanti con riferimento
alla possibile inosservanza di fatto da parte di un soggetto ONLUS delle
condizioni e dei requisiti previsti, informeranno tempestivamente la Direzione regionale
competente, che valuterà la rilevanza della riscontrata inosservanza al fine
dell’eventuale emanazione di un provvedimento di cancellazione, nel caso in cui
non sia necessario procedere ad un’ulteriore attività istruttoria in merito.
Analoga comunicazione andrà effettuata dagli uffici a seguito di
processi verbali di constatazione o di segnalazioni provenienti da altri organi
dell’Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni, qualora detti
organi non abbiano provveduto ad informare direttamente la Direzione regionale
competente.
Si confermano, pertanto, le istruzioni impartite con la più volte
ricordata circolare n. 14/E del 2003
in ordine ai compiti di programmazione e coordinamento
delle direzioni regionali relativamente all’attività di controllo sostanziale
nei confronti delle ONLUS.
Tali indicazioni trovano conferma nelle norme del decreto n. 266
del 2003, che individua nella Direzione regionale l’ufficio competente alla
gestione dei provvedimenti di cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS.
Nell’ambito dei compiti di coordinamento e selezione le direzioni
regionali costituiranno, con riferimento ad ogni soggetto ONLUS di competenza,
un fascicolo in cui confluiranno le segnalazioni, le comunicazioni degli uffici
locali, nonché gli ulteriori elementi eventualmente acquisiti, utili alla
selezione delle organizzazioni da inserire nel piano annuale dei controlli, al
fine di verificare se l’attività in concreto esercitata dagli enti sia da
ricomprendere tra quelle considerate dall’articolo 10 decreto legislativo n.
460 del 1997 in
quanto svolta per le finalità previste, nel rispetto delle modalità e delle
condizioni stabilite dalla normativa.
L’articolo 6 del regolamento detta le disposizioni transitorie con
riferimento ai soggetti che usufruiscono del regime agevolato a seguito della
comunicazione, effettuata prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 266 del 2003, secondo il modello approvato con il decreto del Ministero
delle Finanze del 19 gennaio 1998.
L’articolo 6 si riferisce, quindi, a quelle organizzazioni che
hanno effettuato la citata comunicazione entro il 3 ottobre 2003 e che per
effetto della stessa sono presenti nell’anagrafe delle ONLUS in mancanza della
espressa previsione di un controllo preventivo per l’inserimento in detta
anagrafe.
La disciplina transitoria, pertanto, si è resa necessaria per
armonizzare alle norme introdotte dal regolamento, in particolare alla
procedura del controllo preventivo, la posizione dei soggetti già presenti
nell’anagrafe delle ONLUS sulla base del semplice invio della comunicazione.
La norma, in sostanza, richiede anche nei confronti di chi aveva
già presentato la comunicazione di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo n. 460 del 1997, lo svolgimento di un controllo di carattere
formale in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 10 del
citato decreto legislativo.
A tal fine, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in
vigore del regolamento, i soggetti interessati dovevano integrare l’originaria
comunicazione con la dichiarazione sostitutiva, di cui all’articolo 2 del
regolamento, ovvero con la copia dello statuto o dell’atto costitutivo.
Nel caso in cui i soggetti abbiano omesso di integrare la
comunicazione, la Direzione
regionale deve richiedere l’adempimento con raccomandata con avviso di
ricevimento.
In tal caso l’organizzazione ha a disposizione ulteriori trenta
giorni dal ricevimento della richiesta.
In caso di inottemperanza, scaduto il termine previsto, la Direzione regionale
notifica agli interessati un provvedimento motivato di cancellazione previo
parere dell’Agenzia per le ONLUS.
Il provvedimento comporta la decadenza dalle agevolazioni, con la
conseguente necessità di recuperare i tributi eventualmente non corrisposti
dall’organizzazione.
Ricevuta, invece, la documentazione integrativa, la Direzione regionale, ai
sensi del comma 2 dell’articolo 6, svolge, senza pregiudizio dell’ulteriore
azione accertatrice, un controllo finalizzato alla conferma o alla
cancellazione dell’iscrizione.
Il controllo in questione ha lo stesso oggetto di quello
preventivo, disciplinato dall’articolo 3, e deve essere svolto con le modalità
e nei termini, che decorrono dall’integrazione della documentazione, previsti
da detto articolo.
A seguito del controllo le direzioni regionali provvedono alla
conferma o alla cancellazione dell’iscrizione dandone comunicazione all’organizzazione
interessata entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione
integrativa inviata dal contribuente.
Nello stesso termine di quaranta giorni è possibile richiedere
ulteriori chiarimenti così come previsto dall’articolo 3 del regolamento, con
conseguente ulteriore decorrenza dei termini per la comunicazione dell’esito
del controllo.
Il riferimento all’articolo 3 rende applicabile ai soggetti
destinatari delle disposizioni transitorie anche il comma 4 di tale articolo
che prevede l’iscrizione dell’organizzazione interessata decorsi inutilmente i
termini di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3.
Pertanto, con riferimento ai soggetti considerati dall’articolo 6,
scaduti inutilmente i termini citati, in concreto si realizza un’implicita conferma
dell’iscrizione.
Le organizzazioni interessate continuano ad usufruire delle
agevolazioni pur in assenza di un esito del controllo in questione.
Si evidenzia, in tal caso, il conseguente inevitabile aggravio
delle eventuali procedure di recupero dei tributi non corrisposti dalle
organizzazioni che continuano ad essere illegittimamente presenti nell’anagrafe
delle ONLUS, successivamente individuati a seguito dei controlli che evidenzino
l’assenza dei requisiti formali o sostanziali.
Si ritiene, infatti, che per quei soggetti destinatari della
disciplina transitoria, nei cui confronti la Direzione regionale ha
provveduto alla conferma dell’iscrizione o questa si è realizzata per l’inutile
decorso dei termini per il controllo previsti dall’articolo 6, è comunque
possibile procedere alla successiva cancellazione secondo quanto previsto
dall’articolo 5 del decreto n. 266 del 2003 (cfr. precedente paragrafo 4).
In particolare, la
Direzione regionale non decade dalla possibilità di
notificare, anche dopo l’avvenuta iscrizione del soggetto all’anagrafe, gli
esiti di un controllo che evidenzi la mancanza di uno dei requisiti formali, di
cui al più volte citato articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997,
con conseguente cancellazione dell’organizzazione dall’anagrafe delle ONLUS.
La circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003 aveva impegnato le
direzioni regionali ad effettuare un’attività di controllo, nei confronti delle
organizzazioni in argomento, diretta al riscontro dell’esistenza dei requisiti
formali per la presenza nell’anagrafe delle ONLUS.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto n. 266 del 2003 le
direzioni regionali hanno proseguito detta attività di ricognizione e di
controllo formale nei confronti dei soggetti già presenti nell’anagrafe delle ONLUS,
sulla base anche degli indirizzi operativi diramati con riferimento
all’attività di prevenzione e contrasto all’evasione per l’anno 2004 (cfr.
circolare n. 3/E del 2004).
Pertanto, il numero delle organizzazioni nei cui confronti deve
essere effettuata la ricognizione disciplinata dal citato articolo 6 è andato
progressivamente riducendosi.
Sarà cura delle direzioni regionali completare tale attività di
ricognizione attraverso l’esame delle residuali posizioni eventualmente non
ancora esaminate (cfr. paragrafo n. 7 della circolare n. 7/E del 2005).
Nel paragrafo 6 della circolare n. 14/E del 2003 sono state fornite
le indicazioni alle direzioni regionali in ordine alla richiesta di parere da
rivolgere all’Agenzia per le ONLUS prima di comunicare al soggetto interessato
l’esito sfavorevole del controllo formale o del controllo sostanziale, così
come definiti nella citata circolare, con la conseguente cancellazione
dall’anagrafe.
Le indicazioni fornite con la citata circolare tenevano conto di
quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, che dispone, tra l’altro, che “le
amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere
dell’Agenzia in relazione a: …….. f) decadenza totale o parziale delle
agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” .
A differenza di quanto previsto dallo stesso D.P.C.M. all’articolo
3, comma 1, lettera k), la norma nulla dice in ordine alla natura del parere di
cui all’articolo 4, comma 2 lettera f).
Pertanto, lo stesso è da ritenersi non vincolante anche in
considerazione del principio, consolidato in dottrina ed in giurisprudenza, che
ritiene vincolanti i pareri solo quando la legge espressamente lo preveda.
Il decreto n. 266 del 2003, fonte normativa di pari grado rispetto
al citato decreto n. 329 del 2001, chiarisce ed integra, in quanto emanato
successivamente, le previsioni di quest’ultimo, prevedendo espressamente le ipotesi
in cui è obbligatorio richiedere il parere all’Agenzia per le ONLUS prima di
procedere alla notifica del provvedimento di cancellazione dall’anagrafe.
In primo luogo, si osserva che il decreto n. 266 non dispone che
debba essere richiesto il parere all’Agenzia per le ONLUS a seguito dell’esito
del controllo preventivo.
Si è evidentemente ritenuto non necessario il parere con
riferimento agli esiti di una procedura di controllo avente ad oggetto il
preliminare riscontro documentale dell’esistenza dei requisiti previsti dal
decreto legislativo n. 460 del 1997 relativamente a soggetti non ancora
iscritti all’anagrafe.
L’articolo 5 del decreto n. 266 del 2003 prevede, invece,
espressamente la richiesta del parere all’Agenzia per le ONLUS, nel caso in cui
la Direzione
regionale intenda procedere alla cancellazione:
- a seguito della valutazione delle
segnalazioni provenienti dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria che
hanno riscontrato nell’ambito di autonomi controlli tributari, l’inosservanza
in concreto dei requisiti previsti (comma 2);
- qualora riscontri, successivamente
all’iscrizione, il venir meno di uno o più requisiti di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo n. 460 del 1997 (comma 5).
Dal quadro normativo sopra descritto emerge che l’obbligatorietà
della richiesta di parere, fatta salva l’ulteriore particolare ipotesi di cui
al comma 4 dell’articolo 6 del decreto n. 266 del 2003, è posta nei casi in cui
i controlli evidenzino, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento
dell’attività da parte dell’organizzazione ed alle finalità effettivamente
perseguite, l’inosservanza, sin dall’origine o sopravvenuta, di uno o più
requisiti stabiliti dalla normativa in materia di ONLUS.
In tale contesto la previsione della richiesta di parere
all’Agenzia per le ONLUS è finalizzata ad integrare la fase istruttoria con un
ulteriore elemento di valutazione, ritenuto necessario ancorché non vincolante,
in ordine alla rilevanza delle irregolarità riscontrate.
Nell’ipotesi considerata nel comma 5 dell’articolo 5 l’elemento
valutativo costituito dal parere dell’Agenzia per le ONLUS è ritenuto
necessario con riferimento alla posizione di un’organizzazione iscritta in
anagrafe in possesso di tutti i requisiti richiesti, dei quali, successivamente
all’iscrizione, venga rilevato il venir meno, anche in parte, a seguito di un
controllo di natura documentale e/o sostanziale.
A sua volta l’articolo 6 del regolamento, al comma 4, prevede
espressamente la richiesta di parere dell’Agenzia per le ONLUS nella
particolare ipotesi di cancellazione dei soggetti che non provvedono ad
integrare l’originaria comunicazione, neppure a seguito del sollecito da parte
della Direzione regionale.
Il decreto n. 266 del 2003 non prevede ulteriori ipotesi per le
quali è espressamente richiesto il parere.
Per ipotesi diverse da quelle sopra indicate non si ravvisa,
pertanto, l’obbligatorietà del parere in argomento.
In particolare il comma 4 dell’articolo 6 è l’unica fattispecie in
cui la disciplina transitoria, relativa al controllo formale nei confronti
delle organizzazioni presenti nell’anagrafe delle ONLUS all’entrata in vigore
del decreto n. 266 del 2003, contempla la richiesta di parere all’Agenzia per
le ONLUS.
La fase di controllo disciplinato dall’articolo 6 ha lo stesso oggetto e la
stessa funzione del controllo formale preventivo previsto “a regime”
dall’articolo 3.
Pertanto, poiché detto articolo non dispone che venga richiesto il
parere all’Agenzia per le ONLUS, si ritiene che analogalmente non sia
obbligatorio richiedere il parere per procedere alla cancellazione a seguito
della fase di controllo formale disciplinato dall’articolo 6.
Una conferma è rilevabile nelle modalità e nei termini previsti per
tale procedura di controllo, che mal si conciliano con il termine di trenta
giorni a disposizione dell’Agenzia per le ONLUS per rendere il parere, a norma
dell’articolo 4 del decreto n. 329 del 2001.
Con riferimento alle norme sopra ricordate del decreto n. 266 del
2003 le direzioni regionali inoltreranno la richiesta di parere in tutti i casi
rientranti nelle ipotesi espressamente previste.
In particolare, la
Direzione regionale dovrà richiedere il parere in argomento,
qualora a seguito di controllo sostanziale ritenga, a causa dell’inosservanza
in concreto dei requisiti previsti o per il venir meno di uno o più di questi,
di procedere alla cancellazione di un’organizzazione iscritta all’anagrafe
delle ONLUS.
Si rappresenta, altresì, l’opportunità che il parere venga comunque
richiesto in tutte le ulteriori ipotesi in cui si intenda procedere alla
cancellazione di un’organizzazione iscritta. Anche qualora, quindi, l’eventuale
provvedimento di cancellazione derivi da un controllo esclusivamente
documentale che abbia evidenziato la mancanza sin dall’origine di uno o più
requisiti previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997.
Al riguardo si ribadisce che l’iscrizione può dipendere anche
dall’inutile decorso dei termini previsti per l’effettuazione del controllo
preventivo.
Si ravvisa, inoltre, l’opportunità che il parere venga richiesto
anche in tutti i casi in cui la
Direzione regionale ritenga di non confermare, ai sensi
dell’articolo 6 del decreto n. 266 del 2003, la presenza dell’organizzazione
nell’anagrafe delle ONLUS, quindi anche per ipotesi diverse da quella
espressamente disciplinata dal comma 4 dell’articolo citato.
L’opportunità della richiesta di parere si giustifica con il lasso
di tempo che potrebbe essere trascorso tra l’originaria comunicazione di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo. n. 460 del 1997 e l’eventuale
provvedimento della Direzione regionale che non conferma l’iscrizione.
Da quanto esposto deriva che le direzioni regionali non
richiederanno il parere all’Agenzia per le ONLUS esclusivamente nell’ambito del
procedimento di controllo preventivo, introdotto dall’articolo 3 del decreto n.
266 del 2003, con riferimento all’eventuale provvedimento di non iscrizione da
notificare, entro i termini previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 3, alle
organizzazioni che presentano la comunicazione di cui all’articolo 2 del citato
decreto.
Nella richiesta di parere all’Agenzia per le ONLUS si raccomanda di
evidenziare se per lo specifico caso in esame sia necessario procedere con
particolare urgenza.
Per quanto concerne i tempi della fase di acquisizione del parere,
ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 329 del 2001, le direzioni regionali procederanno
autonomamente, in assenza della risposta, trascorsi trenta giorni dalla
richiesta all’Agenzia per le ONLUS, fatto salvo che quest’ultima nel frattempo
abbia rappresentato la necessità di un istruttoria più approfondita e quindi di
un temine maggiore, da concordare caso per caso (cfr. circolare n. 14/E del
2003).
Nei provvedimenti di cancellazione o di mancata conferma le
direzioni regionali daranno conto di aver richiesto il parere all’Agenzia per
le ONLUS e del contenuto dello stesso, nonché degli eventuali motivi che hanno
condotto a disattenderlo.
Nel caso in cui la
Direzione regionale proceda autonomamente, in mancanza del
parere dell’Agenzia per le ONLUS, in quanto lo stesso non è stato reso entro i
termini previsti dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001, n. 329, si darà conto di tale
circostanza nel provvedimento di cancellazione.
Da parte di alcune direzioni regionali sono pervenute richieste di
chiarimento in merito alla possibilità per le Onlus di diritto, disciplinate
dall’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, di essere
iscritte all’anagrafe unica delle Onlus ai sensi dell’art. 11 del citato
decreto legislativo.
In particolare è stato richiesto se:
- le direzioni regionali devono
provvedere, ai sensi dell’articolo 6 del decreto n. 266 del 2003, alla
cancellazione delle Onlus di diritto presenti nell’anagrafe a seguito
dell’invio della comunicazione di cui all’articolo 11, sia nel caso in cui
queste abbiano provveduto ad adeguare il proprio statuto in base al contenuto
del comma 1, art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, sia nel caso in
cui non lo abbiano fatto;
- si debba procedere all’iscrizione
all’anagrafe, a seguito del controllo previsto dall’articolo 3, del decreto n.
266 del 2003, delle Onlus di diritto che presentano la comunicazione di cui
all’art. 2 stesso decreto, indipendentemente dalla presenza o meno di tutti i
requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del decreto legislativo n. 460
del 1997.
Sull’argomento in questione sono state fornite indicazioni con le
seguenti circolari:
- circolare n. 127/E del 19/05/1998;
- circolare n. 168/E del 26/06/1998;
- circolare n. 22/E del 22/01/1999.
Alla luce anche di tali indicazioni si ritiene che le “ONLUS di
diritto” non devono presentare la comunicazione di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Pertanto, a fronte della presentazione della comunicazione di cui
all’art. 2 del decreto n. 266 del 2003 o della presenza nell’anagrafe di
organizzazioni rientranti tra le Onlus di diritto, le direzioni regionali
devono procedere alla loro non iscrizione o all’esclusione, precisando, nel
relativo provvedimento, che l’organizzazione potrà, comunque, beneficiare delle
agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997, in quanto Onlus di
diritto (art. 10, comma 8 dello stesso decreto).
Si ritiene, inoltre, che nei casi in argomento la Direzione regionale, ai
fini della cancellazione di una Onlus di diritto dall’anagrafe, non sia tenuta
a richiedere il preventivo parere all’Agenzia per le Onlus, in quanto non si
verifica la decadenza dalle agevolazioni di cui al decreto legislativo n. 460
del 1997.
Sono pervenute, inoltre, richieste di chiarimenti in merito alla possibilità
di procedere alla cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS delle articolazioni
periferiche di un’associazione nazionale.
Al riguardo si richiama quanto esposto nelle risoluzioni n. 130/E
del 2001 e 363/E del 2002.
In particolare nella risoluzione n. 130 del 2001 è stato precisato
che se la relazione tra le associazioni nazionali e le sezioni locali è di tipo
organico o comunque di appartenenza, sotto il profilo fiscale e anche dal punto
di vista civilistico non c’è distinzione soggettiva tra associazione nazionale
e strutture periferiche, qualificate come sezioni o articolazioni di una
struttura unitaria.
Si ha quindi un unico statuto, un’unica contabilità realizzata
attraverso il consolidamento dei diversi bilanci e un unico numero di codice
fiscale e partita IVA.
Al contrario, come precisato nella risoluzione n. 363 del 2002,
qualora dall’esame delle singole fattispecie si riscontri la piena autonomia
patrimoniale amministrativa e contabile delle associazioni locali (condizione
che si verifica ad esempio allorché le associazioni si articolino in forma
“federativa” con tanti statuti quante sono le associazioni federate ed
altrettanti codici fiscali ed eventuali partite IVA), le stesse si configurano
quali enti giuridicamente autonomi la cui autonomia non viene compromessa dal
potere di indirizzo di carattere generale attribuito all’associazione
nazionale.
Pertanto, poiché in concreto possono essere state realizzate le più
diverse modalità organizzative, è necessario che le direzioni regionali valutino
le singole fattispecie, analizzando il grado di autonomia gestionale,
patrimoniale e giuridica delle articolazioni territoriali, accertando in tal
senso se sussiste un autonoma soggettività tributaria che comporta
l’assolvimento degli obblighi tributari.
Nel caso in cui le articolazioni territoriali siano legate alla
struttura centrale da un rapporto di organicità o di appartenenza e quindi in
mancanza di una autonoma soggettività tributaria, le direzioni regionali
provvederanno alla non iscrizione o alla cancellazione.
In tal caso non verrà richiesto il parere all’Agenzia per le Onlus
in quanto non vi è decadenza dalle agevolazioni che restano fruibili
dall’intera organizzazione nazionale qualora ne sussistano i presupposti.
La circolare n. 14/E del 2003 ha individuato nella Commissione
tributaria provinciale, nella cui circoscrizione ha sede la Direzione regionale che
ha emanato il provvedimento, l’organo giurisdizionale a cui indirizzare il ricorso
avverso il provvedimento con cui viene comunicato l’esito sfavorevole del
controllo con la conseguente cancellazione dall’anagrafe e decadenza dai
benefici fiscali.
Si ritiene di dover confermare tale indicazione anche alla luce del
decreto n.
266 del 2003.
Al riguardo, si osserva che il decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto una
normativa di carattere prettamente tributario, coerentemente con le scelte e le
indicazioni poste dal legislatore delegante nell’articolo 3, commi 188 e 189,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in cui sono presenti principi e criteri di
carattere tributario.
In tale contesto le organizzazioni non lucrative non costituiscono
un nuovo tipo di soggetto giuridico ma una categoria fiscale a cui partecipano
le organizzazioni che a precise condizioni fruiscono di un trattamento fiscale
agevolato.
I requisiti previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n.
460 del 1997 rappresentano pertanto le condizioni ed i vincoli che
l’organizzazione interessata, costituita secondo una delle forme previste dal
codice civile, liberamente accetta per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Al precedente paragrafo 3 è stato evidenziato che l’articolo 1 del
decreto n. 266 del 2003 dispone che l’iscrizione all’anagrafe ha effetto costitutivo
del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali e che l’articolo 4
stabilisce che l’interessato usufruisce delle agevolazioni per effetto
dell’iscrizione.
L’iscrizione all’anagrafe determina due conseguenze: la possibilità
dell’utilizzo dell’acronimo ONLUS ed il diritto ad usufruire delle agevolazioni
fiscali.
Anche senza l’iscrizione, però, il soggetto esiste e può svolgere
la propria attività solidaristica secondo le norme del codice civile senza
necessariamente avvalersi di quelle dettate dal decreto legislativo n. 460 del
1997.
La scelta di giovarsi dei benefici fiscali, di cui al citato
decreto legislativo, comporta, tra l’altro, la necessità di essere inseriti,
avendone i requisiti, in un’anagrafe di carattere tributario finalizzata alla
ricognizione, al monitoraggio ed al controllo di soggetti che si avvalgono di
un regime fiscale di particolare favore.
Pertanto, non è senza significato che l’articolo 11 del decreto
legislativo n. 460 del 1997 abbia istituito l’anagrafe delle ONLUS presso il
Ministero delle finanze e che abbia demandato ad uno o più decreti del Ministro
delle finanze la disciplina delle modalità di controllo delle organizzazioni in
argomento ed i casi di decadenza dalle agevolazioni fiscali previste.
I provvedimenti delle direzioni regionali che comunicano la non
iscrizione o la cancellazione dall’anagrafe costituiscono atti di diniego o
revoca di agevolazioni fiscali, come tali impugnabili ai sensi dell’articolo 19
del decreto legislativo n. 546 del 1992, rientrando le relative controversie
nell’oggetto della giurisdizione tributaria così come definita dall’articolo 2
del citato decreto legislativo, come sostituito dall’articolo 12, comma 2,
della legge n. 448 del 2001.
Parte nel giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale
è la Direzione
regionale che ha emesso l’atto impugnato.
Ne consegue che tutte le attività processuali devono essere poste
in essere da quest’ultima, che svolge anche ogni ulteriore attività difensiva,
compresa l’eventuale successiva proposizione di ricorso in appello.
In questo caso, non sarà necessaria la preventiva autorizzazione ai
sensi dell’art. 52, comma 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto “la
presentazione dell’appello direttamente da parte dell’ufficio titolare del potere
di autorizzazione va interpretata come atto complesso che implica assieme alla
volontà di impugnare, la preventiva deliberazione sull’opportunità della
iniziativa” (Cass., sez.
trib., 21 maggio 2004, n. 9716; 26 luglio 2001, n. 10240).
L’atto di appello dovrà essere sottoscritto dal dirigente
dell’ufficio contenzioso tributario della Direzione regionale (Cass., sez.
trib., 6 luglio 2004, n. 12391).
Le direzioni regionali avranno cura di specificare nel
provvedimento di non iscrizione o di cancellazione che avverso lo stesso può
essere proposto ricorso, con le modalità previste dal decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, alla Commissione
tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede la Direzione regionale che
ha emanato il provvedimento.
Nelle avvertenze riportate sui provvedimenti deve essere precisato,
inoltre, che il ricorso indirizzato alla Commissione tributaria provinciale
territorialmente competente, deve essere notificato alla Direzione regionale
stessa.
Inoltre, verrà specificato l’obbligo dell’assistenza tecnica in
giudizio da parte di un professionista abilitato, così come previsto
dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Infatti, per le controversie in argomento non risulta applicabile
l’esclusione dell’assistenza tecnica, prevista dal comma 5 dell’articolo 12
citato, stante la loro particolare natura ed in considerazione del fatto che
per le stesse non può determinarsi un valore nei termini specificati dalla
disposizione in esame (circolare del Dipartimento delle Entrate del Ministero
delle Finanze n. 291 del 18 dicembre 1996).
In caso di adozione, da parte dell’ufficio locale competente, a
seguito del provvedimento della Direzione regionale, di un atto finalizzato al
recupero dei tributi non versati per indebita fruizione dei benefici fiscali,
parte dell’eventuale giudizio relativo a tale atto è l’ufficio stesso e la Commissione tributaria
provinciale competente è quella nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio che
ha emesso l’atto; pertanto la
Commissione tributaria potrebbe non essere la stessa chiamata
a decidere in ordine al provvedimento delle Direzione regionale.
In applicazione del comma 3 dell’art. 19 del citato decreto
legislativo n. 546, secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili
può essere impugnato solo per vizi propri”, l’eventuale mancata
impugnazione del provvedimento della Direzione regionale di non iscrizione o di
cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS, rende non impugnabile, se non per vizi
ulteriori rispetto al diritto alle agevolazioni, il successivo atto
dell’ufficio locale competente con cui vengono recuperate le relative imposte.
Infatti, la controversia in ordine al diritto alle agevolazioni va
necessariamente instaurata con riferimento al provvedimento di cancellazione
della Direzione regionale, che costituisce il primo atto autonomamente
impugnabile portato a conoscenza dell’organizzazione.
Con riferimento alla circolare n. 14/E del 2003 si richiamano,
inoltre, le istruzioni contenute nel relativo paragrafo 4.
Nel confermarle, si precisa che a fronte di richieste di
certificazione del carattere ONLUS di un’organizzazione, le direzioni regionali
attesteranno “la presenza del
soggetto nell’anagrafe” e se
tale presenza è o meno la conseguenza dell’”effettuazione del controllo
preventivo di carattere esclusivamente formale”.
Risultano in linea con le norme introdotte dal decreto n. 266 del
2003 le istruzioni fornite al paragrafo 3 della citata circolare n. 14/E del
2003.
Infatti, il comma 1 dell’articolo 5 del decreto n. 266 del 2003
prevede espressamente, quale conseguenza dell’avvenuta cancellazione
dall’anagrafe delle ONLUS, l’effettuazione delle comunicazioni da parte della
Direzione regionale agli uffici competenti al recupero dei tributi
indebitamente non versati dall’organizzazione cancellata ed all’applicazione
delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 460 del 1997
nonché di quelle previste dalle singoli leggi d’imposta.
Sarà cura delle direzioni regionali vigilare sul tempestivo
svolgimento dell’azione accertatrice da parte degli uffici competenti al
recupero delle maggiori imposte e dei relativi interessi nonché
all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo
n. 460 del 1997.
A tale proposito si ricorda che le fattispecie sanzionatorie
previste dall’articolo 28 citato sono rivolte ai rappresentanti legali e ai
membri degli organi amministrativi delle ONLUS che violano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 460 del 1997 e a chiunque abusi della
denominazione di ONLUS.
Tali sanzioni, come indicato al comma 1 dell’articolo 28, risultano
irrogate indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle specifiche
leggi tributarie.
Anche le sanzioni in argomento possono essere comunque considerate violazioni di natura
tributaria, in quanto sono volte a tutelare interessi strettamente correlati a
norme disciplinanti obblighi e rapporti tributari.
Si rendono,
quindi, applicabili le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in
materia tributaria, contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Infatti, le fattispecie sanzionatorie previste al primo comma del
citato articolo 28, sanzionano comportamenti illeciti volti a conseguire in
maniera illegittima benefici fiscali, eludere, attraverso le omissioni delle
comunicazioni previste all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del
1997, i controlli degli organi preposti e creare documentazione atta a
permettere a terzi eventuali deduzioni fiscali.
Un’ulteriore conferma della natura tributaria delle sanzioni
amministrative in argomento è possibile rilevare dal comma 2 del menzionato
articolo 28, il quale stabilisce che “le sanzioni previste dal comma 1 sono
irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall’ufficio delle
entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della
ONLUS.”. Come
specificato dalla circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, l’articolo 16 del
decreto legislativo n. 471 del 1997, abrogando l’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ha ricondotto la determinazione delle
sanzioni fissate dallo stesso articolo 28, alla disciplina contenuta
all’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
ENZO
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