Accetto il corso degli eventi senza sentirmi in colpa
TERZA ONDATA DI CALORE... dopo Scipione e Caronte ecco Minosse, invece in Gran Bretagna staziona "MINA" che sulle regioni settentrionali porta aria umida ma fresca.
Arriva l'ondata di calore più intensa della stagione, che durerà almeno fino al 15 luglio. Dopo qualche veloce temporale al Nord, che si è verificato oggi a Milano , nel week-end l'anticiclone Caronte si farà da parte e avanzerà con prepotenza Minosse, il terzo anticiclone subtropicale sahariano dell'estate che punterà direttamente su Sardegna, Sicilia e poi al Sud. La massima potenza sarà raggiunta tra lunedì 9 e martedì 10 ma proseguirà almeno fino al 15 luglio con record di caldo. Si raggiungeranno i 42 gradi nel Campidano in Sardegna, nella piana di Agrigento in Sicilia, nel materano in Basilicata e nel Foggiano in Puglia.
E anche Roma con i suoi 38 gradi non sarà da meno. Intanto i bollettini giornalieri del ministero della Salute segnalano oggi con il bollino rosso (emergenza per ondata di calore con possibili effetti negativi anche su persone sane) Reggio Calabria, con l'arancione (rischio per la salute per le fasce più deboli della popolazione) Palermo. La città siciliana ha il bollino arancione anche oggi, mentre domenica é indicata con il bollino rosso. Domenica, infine, bollino arancione per Campobasso, Perugia, Pescara e Rieti. Sin da ieri mattina, sulle regioni settentrionali sono giunte infiltrazioni di aria umida e fresca atlantica collegate al vortice che staziona sulla Gran Bretagna, che i meteorologi tedeschi hanno chiamato 'Mina'.
Si ride, si piange
Marito infedele?
Sì al risarcimento e alla separazione con addebito
Cassazione civile , sez. I, sentenza 01.06.2012 n° 8862 (Alessandro Ferretti)
Nel caso di separazione tra coniugi possono sicuramente coesistere la pronuncia di addebito e il risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità, radicalmente differenti. E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1° giugno 2012, n. 8862.
Secondo gli Ermellini - sposando una nuova impostazione derivante dall’evoluzione giurisprudenziale in materia – in tale contesto rileva proprio la qualità di coniuge e la violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com’è noto, anche di natura patrimoniale, dall’altro, si configura come comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile.
Al contrario, in passato, si riteneva che l’addebito, strumento peraltro più sanzionatorio che risarcitorio, non soffrisse la cumulabilità di ulteriori risarcimenti, salvo che vi fossero specifici danni patrimoniali, per i quali il coniuge avrebbe potuto ovviamente essere ritenuto responsabile come nel caso in cui con il suo comportamento avesse arrecato perdite al patrimonio dell’altro coniuge; ovvero - ipotesi del tutto differente - il coniuge arrecasse danno all’altro, prescindendo dalla sua qualità in quanto mero soggetto danneggiante, come qualsiasi estraneo. Tale impostazione, peraltro, è stata accolta dal Giudice di merito e “bocciata” dalla Cassazione.
Nel caso di specie il Tribunale aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà, assegnando la casa coniugale alla moglie, disponendo l’affidamento congiunto delle figlie minori con assegni a carico del marito a favore delle stesse, escludendo l’assegno di mantenimento nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali per la moglie.
Contro tale sentenza la moglie presentava appello, lamentando la mancata condanna del marito alla corresponsione dell’assegno di mantenimento e risarcimento danni a suo favore. Tuttavia, in sede di appello, il Giudice di merito, come già evidenziato, respingeva l’istanza della moglie richiamando l’orientamento giurisprudenziale oggi respinto dalla Cassazione. Infatti, secondo i giudici di Piazza Cavour l’evoluzione giurisprudenziale ha consentito l’entrata anche nei rapporti tra coniugi nonché verso la prole della logica e dei metodi della responsabilità civile, seguendo una linea che si inserisce nel più generale ampliamento dell’area della responsabilità aquiliana. In buona sostanza, come già sostenuto dalla stessa Corte suprema in diverse pronunce, non solo la commissione dei reati, ma anche la violazione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, incidendo su beni essenziali della vita, dà luogo a risarcimento di danni non patrimoniali.
Da qui l’accoglimento del ricorso della donna con la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione.
(Altalex, 15 giugno 2012. Nota di Alessandro Ferretti)
SI RIDE