martedì 30 aprile 2013

COS'È E COME SI FA UN COLPO DI STATO?


 ...in politica c’è sempre spazio di manovra a condizione di tenere duro e non lasciarsi scoraggiare dalle sconfitte. Ad oggi il cambiamento vero è stato sconfitto ma ,come insegna Che Guevara: le battaglie si combattono per vincerle,non per perderle!



Dal blog di Aldo Giannuli 

In post precedenti, ho negato che la ri-elezione di Napolitano in sé stessa potesse essere definita un colpo di Stato, perché formalmente avvenuta a norma di Costituzione. Effettivamente, in un primo momento l'Assemblea Costituente si orientò contro la rieleggibilità del Presidente (come ricorda Ugo Agnoletto), ma nella discussione definitiva si ritornò su quella decisione ed il testo approvato non contiene nessuna prescrizione in questo senso. Dunque, non c'è nessun appiglio giuridico per parlare di colpo di Stato. Però, le cose sono più complesse e vanno viste nel loro sviluppo.

Iniziamo a definire cosa è colpo di Stato che i dizionari di politica e di diritto definiscono "categoria metagiuridica" cioè che va al di là del diritto. Per ora partiamo da questa definizione: si ha colpo di Stato quando viene mutata la natura del sistema politico con modalità diverse da quelle legali, ad opera di una fazione al potere o di un'altra fazione che prende il potere in forme non conformi alla legge. Per questo, nel linguaggio giuridico, si parla di "rottura costituzionale".

Nell'immaginario diffuso, il colpo di Stato consiste in un avvenimento unico che spazza via il sistema politico vigente e le sue regole con una "spallata". E si pensa che questo coincida con una azione di forza: un governo di militari che si impone mettendo i carri armati in piazza. Non c'è dubbio che molti colpi di Stato avvengano in questo modo (ad esempio il caso greco del 1967, quello indonesiano del 1965, quello cileno del 1973, quello argentino del 1976). Ma, questo non sembra sufficiente ad esaurire il tema, perché storicamente il fenomeno è molto più complesso ed ha manifestazioni molto più varie.

Vediamo i precedenti costituzionali italiani, partendo dal 1922.

A voler fare i formalisti ed ignorare l'atto di guerra civile da cui essa scaturì (la Marcia su Roma infelicemente richiamata da Grillo nell'immediatezza della elezione di Napolitano), la nomina di Mussolini a Capo del Governo e poi il voto di fiducia del Parlamento avvennero in modo conforme allo Statuto albertino. Le elezioni del 1924 furono segnate da una serie di violenze senza precedenti, ma nessuno mette in dubbio che Mussolini avrebbe avuto la maggioranza dei consensi anche senza violenze e, se anche non si fosse trattato della maggioranza assoluta, la legge elettorale Acerbo (anche essa approvata dal Parlamento con una votazione perfettamente legale) gli avrebbe dato la maggioranza dei seggi. Dunque, a metterla sul piano formale, neanche quelle elezioni possono essere ritenute un "colpo di Stato".

Anche le "leggi fascistissime" del 1925-26 vennero approvate in modo regolare. Molto più discutibile costituzionalmente fu la decadenza dei deputati dell'opposizione. Il passaggio dal sistema politico liberale a quello fascista avvenne attraverso tappe che, nella maggior parte dei casi, erano formalmente corrette, ma non si può ignorare l'intensa serie di violenze che le accompagnarono. L'aperta e piena rottura costituzionale venne con l'approvazione delle leggi fascistissime, prima, e con la riforma costituzionale sancita del referendum del 1929, poi; ma questo giudizio si ricava non tanto dalla lettera dello Statuto, quanto da una sua lettura sistematica, che dimostra come le nuove leggi abbattessero lo spirito liberale dello Statuto. Ma, d'altra parte, esso era una costituzione flessibile e sfornita di un organo di garanzia come la Carta costituzionale, per cui, sempre a restare su un piano strettamente giuridico, riesce difficile parlare di colpo di Stato tecnicamente inteso, eppure non c'è dubbio che nella sostanza si sia trattato proprio di questo.

Tuttavia, la norma fondamentale non fu abolita e restò "dormiente", per essere risvegliata il 25 luglio 1943 quando, sulla sua base, il re destituì Mussolini. Ma, anche in questo caso, si può mettere in dubbio che si sia trattato di un colpo di Stato? Ma, soprattutto, si noti come il passaggio dal regime liberale a quello fascista non sia avvenuto con un unico atto di forza, ma con un processo protrattosi per anni che ha mescolato atti violenti e passaggi parlamentari.

Dunque, abbiamo due "colpi di Stato", il primo preparato da una serie di violenze, ma realizzato da un succedersi di atti parlamentari in maggioranza formalmente corretti, ma non per questo estranei alla manovra complessiva. Il secondo formalmente ineccepibile, perché il re tornava ad esercitare le funzioni attribuitegli dall'art. 5. Anche lo scioglimento del Gran Consiglio e della Camera dei fasci e delle corporazioni, non furono atti illegali, anzi, se vogliamo, possiamo parlare di un ripristino di legalità statutaria, trattandosi del frutto di una precedente deformazione dello Statuto, sancita da un referendum che lo Statuto stesso non contemplava fra i suoi istituti.

Fermarsi al solo aspetto formale, come si vede, non rende conto di un colpo di Stato. Persino l'affermazione del regime nazionalsocialista ebbe una sua giustificazione formale: il Presidente Hindenburg incaricò formalmente Hitler come Capo del Governo, e l'assunzione dei pieni poteri, dopo l'incendio del Reichstag, avvenne sulla base della proclamazione dello stato d'eccezione previsto dall'art. 48 della Costituzione di Weimar. Anche se poi lo stato d'eccezione divenne permanente.

Un qualche crisma formale si cerca sempre nei colpi di Stato: anche il passaggio dalla IV alla V Repubblica, in Francia, ebbe un suo svolgimento graduale, attraverso passaggi formalmente più o meno legali.

Quindi, possiamo concludere su questo punto che non è affatto necessario che un golpe avvenga in un unico atto: la congiura castrense è solo una delle forme in cui il colpo di Stato può essere attuato, non l'unica. E questo ci porta all'altro punto: lo "strappo" costituzionale deve sempre accompagnarsi ad atti illegali e di forza o no? Anche qui abbiamo una certa varietà di comportamenti e torniamo ai precedenti italiani.

Come è noto, si parla di Prima e di Seconda repubblica e lo spartiacque è rappresentato dal 1993. I "puristi" ritengono che questa dizione sia scorretta, perché la Costituzione non è cambiata. Ed hanno torto. Perché quello che conta non è tanto la Costituzione formale quanto quella materiale: come abbiamo visto, lo Statuto è restato in vigore dal 1848 al 1946, ma nessuna persona di buon senso può sostenere che regime liberale e regime fascista siano stati la stessa cosa e non ci sia stata una discontinuità anche costituzionale.

Nel 1993 lo stravolgimento del sistema politico (e la sostanziale messa in mora della Costituzione formale, che da allora, è restata in vigore come una sorta di "Costituzione provvisoria") è stata determinata da una riforma apparentemente estranea alla Costituzione: la legge elettorale che è una legge ordinaria. Il punto è che l'intera architettura costituzionale (a cominciare dal sistema bicamerale, dalle attribuzioni del Presidente del Consiglio e dei singoli ministri, dal ruolo dei partiti ecc.) presuppone il sistema elettorale proporzionale ed il governo di coalizione. Quello del 1993 fu un vero colpo di Stato (cosa che riesce più difficile da dire perché ad attuarlo fu l'ex Pci, ma le cose stanno così). Ma come avvenne: ricorderete la coincidenza con Mani Pulite che, anche grazie al coro compiacente dei media suonò la gran cassa sul nesso "corruzione = partiti = proporzionale", per cui, per battere la corruzione occorreva abolire il sistema proporzionale. E, infatti, con il passaggio al maggioritario nelle due forme del Mattarellum e del Porcellum la corruzione politica è scomparsa, come tutti possono constatare.

Fu la campagna mediatica a manipolare l'opinione pubblica orientandone la giusta protesta in una direzione che nulla aveva a che fare con i motivi apparenti. A questo si aggiunse il comportamento vile della Corte Costituzionale che, smentendo una sua stessa pronuncia di un anno prima, ammise il referendum golpista. Come si vede non ci fu bisogno di mettere i carri armati in piazza, bastò un ben congegnato raggiro per avviare un percorso che, attraverso una serie di tappe formali (abolizione dell'immunità parlamentare, indicazione del nome del Presidente del Consiglio sulla scheda elettorale, "riforme" federaliste, modalità del nuovo finanziamento dei partiti politici, ecc.) ma, soprattutto attraverso una prassi sempre più lontana dallo spirito della Costituzione, ha stravolto il sistema.

Tirando le fila del nostro ragionamento. Un colpo di Stato può anche assumere un carattere strisciante e non aver bisogno di atti violenti. Ed è esattamente quello che sta accadendo di nuovo, a partire dal 2010. La rielezione di Napolitano va inserita in questo percorso, non è un colpo di Stato in sé, ma accompagna un "golpe strisciante". 



Annamaria... a dopo

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