C'è una cosa al mondo peggiore del parlar male di qualcuno: non parlarne.
Oscar Wilde
non è una dea mitologica da onorare e adorare
- non è una donna da sedurre
- MA
- È una parola astratta, una
convenzione che richiede una serie di comportamenti in ognuno di noi nei
riguardi di ogni individuo
Definiamola:
L’ENCICLOPEDIA UNIVERSALE RIZZOLI se ne esce con poche
parole, “Vita privata personale e familiare” : semplici e telegrafiche.
Il DIZIONARIO LA RIZZOLI-LAROUSSE – De
Agostini- spiega Privacy (pron. pràivasi)
: “La
vita privata di una persona o di una famiglia.”
IL DIZIONARIO DI PSICOLOGIA – AMEDEO DALLA
VOLTA – GIUNTI- BARBERA spiega che la “privacy” è la qualità di appartenere ad
una persona singola che ne difende la segretezza nei riguardi di altre
persone.”
In una accezione più larga, la qualità di essere
riservato, non aperto al pubblico.
Il dizionario di
Il lodevole vocabolario della lingua
italiana “Giacomo Devoto – Gian Carlo Oli” recita in modo
magistrale la seguente definizione: “L’ambito
gelosamente circoscritto della vita personale e privata.” E poi si legge: Legge sulla Privacy: il
complesso delle norme che regolano la tutela e l’utilizzo dei dati personali. Propr: “intimità”.
Nell’ambito della privacy tratteremo:
-
il rispetto della privacy della coppia;
-
e il rispetto dei dati “personali” in internet:
(utenti social network, e-mail e, in generale, servizi via internet.
La normativa che interessa è la seguente:
COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
art. 15, 1° comma: “La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.”
CODICE PENALE
Art. 616
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
(1° comma).
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui
non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri
prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta,
ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non
è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a
un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro.
(2° comma).
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto
della corrispondenza, è punito, se dal
fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave
renato, con la reclusione fino a tre anni.
(3° comma).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
FARE
ATTENZIONE AL SEGUENTE COMMA!!!
(4°
comma) Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza s’intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica, o telematica, ovvero con ogni altra forma
di comunicazione a distanza.
Art.
617
Cognizione,
interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni,
telegrafiche o telefoniche.
(1° comma).
Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una
conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra le persone o comunque a lui non
dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni.
(2° comma).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a
chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto
o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate
nella prima parte di questo articolo.
Art. 618
Rivelazione del
contenuto di corrispondenza
(1° comma).
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 616, essendo venuto abusivamente a
cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza
giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa da 103 euro a 516 euro.
Immaginate,
che ogni individuo viva in una grossa bolla d’aria trasparente, lui là dentro
può fare quello che vuole: là dentro c’è il suo intimo, il suo privato, la sua
bolla costituisce LA SUA PRIVACY e coloro che
se pur ne vengono a conoscenza per motivi o servizi istituzionali,
aziendali, commerciali, professionali, o
di enti ON LUS, cioè da parte di Enti non aventi scopo di lucro, sono tenuti a
un certo comportamento che non violi quella “bolla” cioè la PRIVACY, alias la
“riservatezza” personale e familiare, che deve rimanere segreta, tranne casi di
violazione a leggi di natura penale.
E veniamo alla coppia!
Lasciamo parlare l’avvocato Avv. Guido Scorza di Win
Magazine.
Alzi la mano chi ha dato una fugace lettura della posta
elettronica in entrata ed in uscita, o una furtiva occhiatina agli sms appena
ricevuti o spediti o, magari, l’impossessamento più o meno casuale- delle
credenziali che garantiscono il controllo del profilo su Facebook del partner,
infatti, garantiscono l’accesso ad una quantità di informazioni
straordinariamente vasta sulla sua vita di relazione e sono, pertanto, in grado
di confermare o fugare il più atroce dei sospetti.
Guai, tuttavia, a pensare che solo perché questa enorme
quantità di informazioni personali appartiene al nostro partner – moglie,
fidanzata o amante che sia – il diritto alla privacy di quest’ultimo risulti
attenuato o, magari, la nostra condotta lecita perché ispirata dalla volontà di
verificare l’altrui fedeltà.
La legge – quella sulla privacy e quella a tutela della
riservatezza della corrispondenza – infatti, non conosce eccezioni di sorta: accedere
ad altrui dati personali o, addirittura all’altrui posta
-
cartacea o elettronica che sia – senza
autorizzazione, costituisce, sempre
e comunque, reato e, dunque, la gelosia può costare molto cara ai
novelli Otello.
COSA SI RISCHIA
“CURIOSANDO” TRA SMS, EMAIL e FACEBOOK?
Ciucciotti e Ciucciottine, continuate a leggere e lo
saprete!
Sappiate che l’accesso abusivo a sistema informatico, la
violazione della corrispondenza o il trattamento illecito di altrui dati
personali sono solo alcune delle
figure di reato che potrebbero essere contestate a chi scelga di cercare
conferme o smentite ai propri sospetti, ledendo la privacy digitale del proprio
partner. Se poi, la gelosia, vi ha reso addirittura diabolici ed avete, dunque,
deciso di impersonare il vostro partner
nell’ambito di una piattaforma di social network, impossessandovi delle sue
credenziali o creando un suo falso profilo allo scopo di intercettare,
contatti, messaggi e richieste di amicizia,, vale la pena che teniate presente
che state, letteralmente, rubando la sua
identità digitale e che, dunque, ancora
una volta state ponendo in essere un’interminabile sequenza di reati.
E non è finita. Se, qualcuno, poi pensasse di poter
curiosare indisturbato nelle tracce digitali del proprio partner perché, per
quest’ultimo, la fedeltà è un dovere con la conseguenza che si ha il diritto di
verificare che vi adempia, sembra appena il caso di ricordare che, nel nostro
Ordinamento, l’infedeltà, acquisisce un rilievo giuridico solo all’interno di
un matrimonio o di rapporti equiparabili e che, per altro, anche in questi
casi, curiosare nell’altrui vita privata a caccia delle prove di tradimento è
un compito riservato ai soli investigatori privati che, devono adempiervi nel
rispetto di un apposito codice deontologico varato in conformità al Codice
privacy.
La gelosia, nell’era
del bit, dunque, può costare decisamente cara e, la prossima volta che vi viene
voglia di curiosare nella posta elettronica di vostra moglie (o di vostro marito) o nel suo telefonino, se
proprio non riuscite a resistere diversamente alla tentazione, il consiglio è
quello di sfogliarsi il codice penale (vi ho fornito gli articoli) e provare a
pensare a quanto tempo si potrebbe essere costretti a
lasciarla a casa da sola – o da solo -
se si fosse scoperti e si finisse con lo scontare lunghe notti nelle
patrie galere.
A quel punto, forse, ci sarebbe davvero da essere gelosi.
Ora che ne sapete di più, fate i saggi… ma non quelli
ginnici!
ENZO
Un rimedio c'è: non essere gelosi. Fosse facile.
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